IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279  e,   in
particolare, l'articolo 3; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli da 35 a 40; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 503; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222,   e   in
particolare, l'articolo 26, comma 4; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in  particolare,
l'articolo 28; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in  particolare,
l'articolo 17, comma 35-octies; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e  successive
modificazioni; 
  Visto, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare,
l'articolo 17, comma 2; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66   e,   in
particolare, gli articoli 135 e 174-bis; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   e,   in
particolare, l'articolo 21, comma 19; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b); 
  Vista la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 7; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in  particolare
l'articolo 10, comma 7; 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare,
gli articoli 2 e 4-bis; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130,   e   in
particolare, l'articolo 40; 
  Vista la legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 317; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014,  n.  142,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre  2012,  n.
231,  recante  individuazione  delle  funzioni   dell'Autorita'   per
l'energia elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo  21,  comma  19,
del decreto-legge del  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013,  n.
87 e,  in  particolare,  la  Tabella  4  recante  dotazione  organica
complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in data 19 gennaio 2015, recante individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2015,  con  il
numero  456,  pubblicato  sul  sito   istituzionale   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
novembre 2015, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  dicembre
2015, n. 284, recante disposizioni per la tutela  amministrativa  del
segreto di Stato e delle informazioni  classificate  e  a  diffusione
esclusiva; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2019, n.
88, recante istituzione della Cabina di regia Strategia Italia; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente  con  i  compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  dalla
normativa di settore vigente e che tale  organizzazione  e'  coerente
con i  contingenti  di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e di livello non generale; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Funzioni e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina  l'organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di  seguito
denominato «Ministero». Il Ministero, ai sensi della legge  8  luglio
1986, n. 349, costituisce l'autorita'  nazionale  di  riferimento  in
materia ambientale, esercita le funzioni di cui alla legge  8  luglio
1986, n. 349, e all'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni  altra  norma
in attuazione degli articoli 9  e  117  della  Costituzione  e  degli
impegni unionali ed internazionali assunti dall'Italia. 
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e' di seguito denominato «Ministro». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  15
          luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del  rendiconto  generale  dello  Stato)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n.  279  -  S.O.  n.
          166: 
                «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.». 
              - La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del
          22 maggio 1999, n. 118 - S.O. n. 99. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
          1999, n. 193. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  35  a  40  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo  1997,  n.  59)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163: 
              «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio. 
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
                b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                c) promozione di politiche  di  sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                c-bis)  politiche  di   promozione   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                c-ter) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati; 
                d)  sorveglianza,  monitoraggio  e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite  con  le   inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale. 
              Art. 36 (Poteri di indirizzo politico  e  di  vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,  n.
          207, e all'Istituto centrale per la  ricerca  applicata  al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          si provvede  a  ridefinire  i  compiti  e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
              1-bis. Nei  processi  di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio. 
              Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
          un numero non superiore a sei direzioni generali, alla  cui
          individuazione  ed  organizzazione  si  provvede  ai  sensi
          dell'art.   4   sentite   le    organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative. Le direzioni sono  coordinate
          da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
          cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2.  Il  Ministero  si  avvale  altresi'  degli   uffici
          territoriali del Governo di cui all'art. 11. 
              Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e  per
          i servizi tecnici). - 1.  E'  istituita  l'agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
              2.  L'agenzia  svolge  i   compiti   e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
              3.  All'agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
              4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi  dell'art.
          8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per  la  protezione
          dell'ambiente, con funzioni consultive  nei  confronti  del
          direttore generale e del  comitato  direttivo.  Lo  statuto
          prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto  di
          quattro  membri,  di  cui  due  designati   dal   Ministero
          dell'ambiente e due designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano.  Lo  statuto  disciplina
          inoltre le funzioni e le competenze degli  organismi  sopra
          indicati e la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita'
          indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Il  relativo
          personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. 
              Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia  svolge
          in particolare, le funzioni concernenti: 
              a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art.
          1 del decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito
          dalla legge 21  gennaio  1994,  n.  61,  nonche'  le  altre
          assegnate all'agenzia medesima  con  decreto  del  ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio; 
              b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
          del suolo e delle acque di cui agli articoli 1  e  4  della
          legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito  e
          funzione di  rilievo  nazionale  di  cui  all'art.  88  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  ad  eccezione
          dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88,
          comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del  Registro
          italiano dighe - RID. 
              Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate  le  seguenti
          disposizioni: 
                a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
          e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
                b) l'art.  1-ter,  2  e  2-ter  del  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  503,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 dicembre 2006, n. 299: 
              «Art. 1 (Omissis). - 503. Il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentito   il
          Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  alla  trasformazione  della  SOGESID
          Spa, al  fine  di  renderla  strumentale  alle  esigenze  e
          finalita' del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, anche procedendo a tale  scopo  alla
          fusione per incorporazione con altri soggetti,  societa'  e
          organismi di diritto pubblico che  svolgono  attivita'  nel
          medesimo settore della SOGESID Spa. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare,  a  norma  dell'art.  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio  2007  n.
          158 - S.O. n. 157. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  4,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  recante  interventi  urgenti  in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   30
          novembre 2007 n. 279 - S.O. n. 249. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187. 
              - Si riporta l'art.  28  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,   n.   133   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto  2008  n.
          195 - S.O. n. 196: 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  Superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
              2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di cui all'art. 12, comma  20,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento
          nell'ambito dei compiti e delle attivita' di  cui  all'art.
          2,  comma  6,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,  n.
          142. A tal  fine,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario
          della propria struttura organizzativa. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA . In sede di definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  «Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e  «Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA , il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90  provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  l'art.   17,   comma   35-octies,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1° luglio 2009, n.  78,  recante  provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga di termini e della partecipazione  italiana
          a  missioni  internazionali)  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 4 agosto 2009 n. 179 - S.O. n. 140: 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti). - (Omissis). 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti con comprovata esperienza  in  materia  contabile
          amministrativa. Uno dei componenti effettivi  e'  designato
          dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i  dirigenti
          del medesimo Ministero. (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre  2009
          - S.O. n. 197. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  2,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,   n.   26
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti  per
          la cessazione  dello  stato  di  emergenza  in  materia  di
          rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post
          emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed  altre
          disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
          dei ministri ed alla protezione  civile)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010 n.  48  -  S.O.  n.
          39): 
              «Art. 17 (Interventi urgenti nelle  situazioni  a  piu'
          elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
          sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
          culturale). - (Omissis). 
              2. L'attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
          alla programmazione e alla realizzazione  degli  interventi
          di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte  salve
          le competenze attribuite dalla legge  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della  protezione
          civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti
          il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, con  una  direzione  generale  individuata  dai
          regolamenti di organizzazione del  Ministero  nel  rispetto
          della  dotazione  organica  vigente  che   subentra   nelle
          funzioni gia' esercitate  dall'Ispettorato  generale.  Agli
          oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in  euro
          660.000 a decorrere dall'anno 2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, a decorrere  dall'anno  2010,  di
          euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.
          5-bis, comma 5 del decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  2007,
          n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa  recata
          dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di
          euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.
          5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e  di  euro
          10.000 dell'autorizzazione di  spesa  recata  dall'art.  6,
          comma 1, della citata legge n. 179 del 2002. 
              (Omissis).». 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32
          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce
          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea INSPIRE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47. 
              - Si riporta il testo degli articoli 135 e 174-bis  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento  militare)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106 - S.O. n. 84: 
              «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal
          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  e
          dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
          funzioni di vigilanza e  controllo  in  materia  di  tutela
          dell'ambiente marino e costiero. 
              2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma  1,
          e fermo restando quanto previsto dall'art. 12  del  decreto
          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  il  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in
          particolare, le sottoelencate funzioni: 
                a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale
          svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di  controllo
          relative all'esatta applicazione delle  norme  del  diritto
          italiano, del diritto dell'Unione europea  e  dei  trattati
          internazionali  in  vigore  per  l'Italia  in  materia   di
          prevenzione e repressione di tutti i tipi  di  inquinamento
          marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da  acque  di
          zavorra,   l'inquinamento   da   immersione   di   rifiuti,
          l'inquinamento  da   attivita'   di   esplorazione   e   di
          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine
          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
          e della biodiversita'; 
                b)  nelle  acque  di  giurisdizione  e  di  interesse
          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di
          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo
          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; 
                c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e
          195, 5° comma, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni
          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di
          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono
          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente
          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e
          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della
          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei
          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; 
                d) esercita, ai sensi  dell'art.  19  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine
          protette e sulle aree di reperimento; 
                e) ai sensi  dell'art.  296,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore
          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le
          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8
          del predetto articolo; 
                f) per le attivita' di cui  agli  articoli  11  e  12
          della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  attraverso  la  sua
          organizzazione  periferica  a  livello   di   compartimento
          marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio  1998,  n.
          239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
          specifiche, del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
          territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
          normativa per altri interventi e attivita'  in  materia  di
          tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
          tutela del territorio e del mare puo' avvalersi  anche  del
          Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di  specifiche
          convenzioni. 
              (Omissis).». 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione
          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono
          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela
          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel
          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a)   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di Stato  Maggiore  della  Difesa,
          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per  le  materie  afferenti   alla   sicurezza   e   tutela
          agroalimentare  e  forestale.  Del  Comando  si  avvale  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  limitatamente  allo  svolgimento  delle   specifiche
          funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni  del
          medesimo Ministero. Il Comando  e'  retto  da  generale  di
          corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione,  di
          coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei  comandi
          dipendenti.  L'incarico  di  vice  comandante  del  Comando
          unita' ( (forestali,  ambientali  e  agroalimentari)  )  e'
          attribuito al Generale di divisione in servizio  permanente
          effettivo del ruolo forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
              2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando carabinieri per la tutela ambientale  e  Comando
          carabinieri  per  la  tutela  agroalimentare.  2-ter.   Dal
          Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono  anche  il
          Comando carabinieri per la tutela forestale  e  il  Comando
          carabinieri  per  la  tutela  della  biodiversita'  e   dei
          parchi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21,  comma  19,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni  urgenti  per
          la  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
          pubblici)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   27
          dicembre 2011 n. 300 - S.O. n. 276: 
              «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis). 
              19.  Con  riguardo   all'Agenzia   nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere  a)
          e b) del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini) pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  14
          agosto 2012, n. 189 - S.O. n. 173: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 
                a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
                b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione  e
          la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'  nella
          pubblica   amministrazione)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 - S.O. n. 265: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). -(Omissis). 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              (Omissis).». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 4 gennaio 2013 n. 3. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5  aprile  2013  n.
          80. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  7,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per  il
          settore agricolo, la tutela ambientale e  l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          20 agosto 2014 n. 192 - S.O. n. 72: 
              «Art.   10   (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - (Omissis). 
              7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle  fasi
          relative alla programmazione  e  alla  realizzazione  degli
          interventi di cui al comma  1,  fermo  restando  il  numero
          degli  uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e   non
          generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art.  17,  comma
          2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  e'
          trasformato  in  una  direzione  generale  individuata  dai
          regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  pertanto,
          l'Ispettorato e'  soppresso.  Conseguentemente,  al  citato
          art. 17, comma 2, del decreto-legge  n.  195  del  2009  le
          parole  da:  «le  proprie  strutture  anche  vigilate»   a:
          «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
          140»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   direzione
          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato
          generale». 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.   97
          (Revisione e semplificazione delle disposizioni in  materia
          di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi
          dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno  2016  n.
          132. 
              - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 18 luglio 2016 n. 166. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127  (Norme
          per il riordino della disciplina in materia  di  conferenza
          di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7  agosto
          2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
          luglio 2016 n. 162. 
              - Il decreto legislativo decreto legislativo 19  agosto
          2016, n. 177 (Disposizioni in materia di  razionalizzazione
          delle  funzioni  di  polizia  e  assorbimento   del   Corpo
          forestale dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  2016
          n. 213. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018 n. 132. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2  e  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          12 luglio 2018, n.  86,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di  famiglia  e  disabilita')  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188: 
              «Art.  2  (Riordino  delle  competenze  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).  -
          1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare sono trasferite  le  funzioni  esercitate  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          coordinamento e monitoraggio degli interventi di  emergenza
          ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6. 2. Per le finalita' di cui  al
          comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole da:  «presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «presso    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro della difesa»; 
                b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro
          per  la  coesione  territoriale,»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «, sulla proposta del Ministro  delegato  per  il
          Sud» e le parole da: «un  rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri» a  «Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare»  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   «un   rappresentante   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          la presiede, e da un rappresentante del  Ministro  delegato
          per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
                c) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  La
          segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il  supporto
          tecnico  per  la  Commissione  di  cui  al  comma  2   sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica.». 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita altresi'  le  funzioni  gia'
          attribuite alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
          materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di  difesa
          e messa in sicurezza del suolo, ferme  restando  quelle  di
          coordinamento interministeriale  proprie  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri.  All'art.  7,  comma  8,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  le
          parole «di concerto con la struttura di missione contro  il
          dissesto idrogeologico appositamente  istituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il  comma  9  e'
          abrogato. All'art. 1, comma 1074, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, le parole: "della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri-Struttura  di  missione  contro  il  dissesto
          idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture
          idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto
          dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono  sostituite
          dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, sulla  base  di  un  accordo  di
          programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare" e  le  parole:  "d'intesa
          con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri"   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "d'intesa  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
              4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 35, comma 2,  dopo  la  lettera  c)  sono
          inserite le seguenti: «c-bis) politiche di  promozione  per
          l'economia circolare  e  l'uso  efficiente  delle  risorse,
          fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati;»; 
                b) all'art. 37, comma 1, le parole: «, comma  5-bis,»
          sono soppresse. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto,   si   provvede   alla   puntuale
          quantificazione delle risorse  finanziarie  allocate  e  da
          allocare presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  trasferite  con   il
          presente articolo. 
              6. Le risorse di cui al comma  5,  gia'  trasferite  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri  e  disponibili,  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti
          capitoli di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
          triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al  comma
          5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, si provvede ad
          adeguare   le   strutture   organizzative   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              8. Dalle disposizioni di cui al presente  articolo  non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili   a   legislazione   vigente.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto-legge 28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.
          109, recante disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,
          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il
          lavoro e le  altre  emergenze)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269 - S.O. n. 55: 
              «Art. 2 (Cabina di regia Strategia Italia). - 1.  Entro
          dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, e' istituita,  su  proposta  del  Segretario  del
          CIPE, una Cabina di regia, presieduta  dal  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  o  dal  Sottosegretario  di  Stato
          delegato, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, dal Ministro per il Sud e dal  Ministro  per  gli
          affari regionali e le autonomie e  integrata  dai  Ministri
          interessati alle materie trattate  nonche'  dal  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          dal Presidente dell'Unione delle province  d'Italia  e  dal
          Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
          con i seguenti compiti: 
                a) verificare lo stato di attuazione,  anche  per  il
          tramite  delle  risultanze  del  monitoraggio  delle  opere
          pubbliche, ivi  comprese  le  risultanze  del  monitoraggio
          dinamico di cui all'art. 14, commi 1, 2 e  3,  di  piani  e
          programmi di investimento infrastrutturale  e  adottare  le
          iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; 
                b) verificare lo stato di attuazione degli interventi
          connessi a fattori di  rischio  per  il  territorio,  quali
          dissesto  idrogeologico,   vulnerabilita'   sismica   degli
          edifici  pubblici,  situazioni   di   particolare   degrado
          ambientale necessitanti attivita' di bonifica e prospettare
          possibili rimedi. 
              2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  il
          tramite  del  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
          coordinamento   della    politica    economica,    assicura
          l'attivita'   di   supporto    tecnico,    istruttorio    e
          organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  317,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302  -  S.O.  n.
          62: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche
          ambientali  e  di  perseguire  un'efficiente  ed   efficace
          gestione delle  risorse  pubbliche  destinate  alla  tutela
          dell'ambiente,    anche    allo    scopo    di    prevenire
          l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e
          di superare quelle in corso, il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio
          2019-2021,   e'   autorizzato   ad   assumere,   a    tempo
          indeterminato, anche in sovrannumero  con  assorbimento  in
          relazione alle cessazioni del personale di ruolo,  mediante
          apposita  procedura  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed
          esami,  un  contingente  di   personale   di   350   unita'
          appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di  50
          unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
          E'   parimenti    autorizzata    l'assunzione    a    tempo
          indeterminato,  mediante  apposita  procedura   concorsuale
          pubblica  per  titoli  ed  esami,  di  un  contingente   di
          personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
          non generale, di complessive  20  unita',  con  riserva  di
          posti non superiore  al  50  per  cento  al  personale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la
          dotazione organica  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di  cui  alla  tabella  4
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata  di  20
          posizioni di livello dirigenziale non  generale  e  di  300
          unita'  di  personale  non   dirigenziale.   Il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8,  comma  1,  della
          legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede  alla  progressiva
          riduzione delle convenzioni stipulate per le  attivita'  di
          assistenza e di supporto tecnico-specialistico e  operativo
          in materia ambientale, nella misura fino al  10  per  cento
          nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno  2021,  fino
          al 50 per cento  nell'anno  2022,  fino  al  70  per  cento
          nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno  2024,  avendo
          come riferimento il totale delle convenzioni  vigenti,  per
          le medesime attivita', nell'anno 2018.  Per  gli  anni  dal
          2019 al 2024, le risorse derivanti  dalla  riduzione  delle
          convenzioni  di  cui  al  periodo  precedente,  annualmente
          accertate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono  acquisite
          all'erario. Nell'esercizio finanziario  2025,  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono individuate e  quantificate  le  risorse  che
          derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
          periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
          relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
          concorsuali definiscono i titoli valorizzando  l'esperienza
          lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
          amministrazione. Agli oneri derivanti dalle  assunzioni  di
          cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari  ad
          euro 4.053.663 per l'anno  2019,  ad  euro  14.914.650  per
          l'anno  2020  e  ad  euro  19.138.450  annui  a   decorrere
          dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge
          11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai  sensi  del
          comma 298 del presente articolo. Per lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2019.  Al
          relativo onere si provvede mediante utilizzo del  Fondo  da
          ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori
          esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          10  luglio   2014,   n.   142,   recante   regolamento   di
          organizzazione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, dell'Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance e  degli  Uffici  di  diretta
          collaborazione, abrogato dal  presente  decreto,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre  2014  n.
          232. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          20  luglio  2012,  recante  individuazione  delle  funzioni
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas  attinenti
          alla regolazione e al  controllo  dei  servizi  idrici,  ai
          sensi dell'art. 21,  comma  19,  del  decreto-legge  del  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2012, n. 231. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 gennaio 2013, recante rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici
          non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2
          del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 aprile 2013, n. 87. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare in data 19 gennaio 2015,  recante
          individuazione e definizione dei compiti  degli  uffici  di
          livello   dirigenziale   non   generale    del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2015, con  il
          numero  456,  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6 novembre 2015, n. 5, recante disposizioni per  la  tutela
          amministrativa del segreto di Stato  e  delle  informazioni
          classificate e a diffusione esclusiva, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2015, n. 284. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 febbraio 2019, recante istituzione della Cabina di regia
          Strategia Italia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13
          aprile 2019, n. 88. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162. 
              - Si riporta il testo dell'art. 35, del citato  decreto
          legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio. 
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
                b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                c) promozione di politiche  di  sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                ( (c-bis)  politiche  di  promozione  per  l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico) ); 
                ( (c-ter) coordinamento delle misure di  contrasto  e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati;) ) 
                d)  sorveglianza,  monitoraggio  e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite  con  le   inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale".